I termini relativi all'operatività del SISTRI sono prorogati al 1° ottobre per tutti i soggetti obbligati. Lo stabilisce l’art. 1 del D.M. 9 luglio 2010 entrato in vigore oggi 14 luglio, pubblicato in G.U. n. 161 del 13 luglio.
Il decreto giunge proprio il 13 luglio: termine individuato dal D.M. del 17 dicembre 2009 (modificato e integrato dal D.M. 9 luglio) per l’operatività del SISTRI rispetto ai soli soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e art. 2, comma 1 del D.M. 17/12/2009 (grandi produttori di rifiuti pericolosi e imprese di recupero e smaltimento). Viene meno, dunque, l’operatività scaglionata.
Oltre alla proroga dei termini il decreto apporta numerose altre modifiche al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti tra cui si segnala:
- proroga al 12 settembre 2010 del termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box;
- viene soppresso il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nell' Allegato IB del D.M. 17/12/2009;
- estensione della videosorveglianza agli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
- modifica della determinazione dei contributi per i produttori di rifiuti pericolosi e per gli imprenditori agricoli;
- nuove modalità semplificate per adempiere agli obblighi del SISTRI tramite le organizzazioni di categoria rappresentative.